Ordinanza sui medicamenti (OM)

Federazione Svizzera
degli Ottici

Ordinanza sui medicamenti (OM)

Optometristi e ordinanza sui medicamenti

Il 25 gennaio 2023, il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’articolo 52, capoverso 2 dell’ordinanza sui medicamenti (OM; RS 812.212.21). Da allora le competenze delle optometriste e degli optometristi sono definite anche nella legge sugli agenti terapeutici.

Pertanto, chi ha terminato il ciclo di studio Bachelor in optometria SUP può ricevere un’autorizzazione cantonale per l’impiego, sotto la propria responsabilità, di medicamenti soggetti a prescrizione medica. Ciò permette l’esercizio completo della professione, in linea con le competenze apprese, nella fattispecie l’impiego, sotto la propria responsabilità, di farmaci oftalmici ad uso diagnostico somministrati per via topica.

La modifica dell’OM è entrata in vigore il 1° aprile 2023.

In virtù dell’articolo 52, capoverso 2 dell’OM, l’Associazione dei farmacisti cantonali (KAV/APC) raccomanda ai Cantoni che i medicamenti per uso topico, utilizzati a scopo diagnostico, possano essere impiegati da parte di chi ha terminato il ciclo di studio Bachelor in optometria SUP nell’ambito dell’esercizio della propria professione.

Le optometriste e gli optometristi che hanno ricevuto l’autorizzazione per poter esercitare come liberi professionisti possono impiegare, senza bisogno di prescrizione medica, i medicamenti indicati nell’elenco visualizzabile qui di seguito, purché anche in questo caso abbiano ricevuto dal Cantone la rispettiva autorizzazione.

Ordinanza sui medicamenti 

Elenco dei farmaci oftalmici